Il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni per il
personale ispettivo in merito alle problematiche più riscontrate nella
vigilanza nei cantieri edili, in particolare per l’utilizzo improprio di
“sedicenti” lavoratori autonomi.
Dalla circolare 16/2012
La circolare ha come scopo principale quello di impartire
indicazioni operative per il personale ispettivo e
chiarire, per quanto possibile, le problematiche che vengono riscontrate sempre
più frequentemente nel corso dell’attività di vigilanza nell’ambito del settore
edile.
La premessa della circolare è molto esplicita e parla
di utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi che però di
fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese
esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del
personale dipendente delle imprese stesse.
Chi opera in cantiere – siano essi Organi di Vigilanza,
Coordinatori per la Sicurezza, Responsabili dei Lavori, ma l’aspetto riguarda
anche e soprattutto i Committenti
– è certamente cosciente del problema che sempre più frequentemente viene
riscontrato relativo alla presenza di “presunti” lavoratori autonomi che
in realtà di autonomia ne hanno effettivamente poca o nulla.
A dare peso a questa – che visti i dati non risulta essere
solo una sensazione – vengono in aiuto le rilevazioni dell’ANCE sui dati ISTAT
relativi all’anno 2011, secondo cui il numero di lavoratori autonomi (senza
dipendenti) che svolgono attività in cantiere risulta superiore rispetto alla
categoria dei lavoratori subordinati (di poco maggiore del 51%). La circolare
si sofferma poi brevemente sulle formule “aggregative” di dubbia legittimità
quali ad esempio le associazioni
temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte di
committenti privati, l’esecuzione anche integrale di intere opere edili.
Veniamo ora ad analizzare nel dettaglio i contenuti della
circolare che, come evidenziato dall’estensore stesso, non vuole costituire
principi di carattere generale in ordine ai criteri di distinzione tra
prestazioni autonome e prestazione subordinate, ma solo come istruzioni di
carattere tecnico necessarie al personale ispettivo uniformandone anche
comportamenti e valutazioni.
In primo luogo viene sottolineata la definizione di
lavoratore autonomo come individuata dall'articolo 89, comma 1 lett. d) del D.
Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi del quale per lavoratore autonomo deve
intendersi “la persona fisica la cui attività professionale contribuisce
alla realizzazione dell’opera senza vincolo
di subordinazione”, a tal proposito viene pure precisato che alla luce
del consolidato orientamento della Suprema Corte, l’imprenditore “tout
court” ovvero l’imprenditore artigiano può svolgere attività di natura
subordinata purché in misura non prevalente rispetto a quella di tipo autonomo
(cfr. Cass. Sez. Unite n. 3240/2010).
In secondo luogo il riferimento, ai fini della verifica, è
senza dubbio quello connesso al possesso ed alla disponibilità (intesa come proprietà,
possesso o comunque disponibilità giuridica) di una consistente dotazione
strumentale rappresentata da macchine ed attrezzature. A solo titolo di
esempio vengono citati ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori,
apparecchi di sollevamento. Mentre per contro viene precisato che la
disponibilità di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli,
carriole, funi) risulta inidonea a dimostrare l’esistenza di un’autonoma
attività imprenditoriale.
Importante è anche l’aspetto nel quale la disponibilità
delle macchine ed attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori venga
data (a titolo gratuito od oneroso) dall’impresa esecutrice o addirittura dal
committente. Tale circostanza è certamente un elemento sintomatico della
non genuinità della prestazione di carattere autonomo. Ricordiamo che la
verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi (prevista
dall’articolo 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), fa esplicito
riferimento precedentemente ed indipendentemente dall’affidamento del singolo
lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature ed opere provvisionali
la cui conformità deve essere opportunamente documentata (vedasi al riguardo
l’allegato XVII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Un ulteriore elemento di verifica, anche se non decisivo per
il settore dell’edilizia, riguarda il riscontro di un’eventuale mono committenza.
Al fine di supportare un regime di “presunzione” di lavoro
autonomo, od al contrario di non “genuinità” del rapporto di lavoro, vengono poi
fatte alcune considerazioni in relazione alla specifica situazione oggetto
dell’accertamento al fine di inquadrare i margini della citata “autonomia”
nell’ambito del ciclo complessivo dell’opera edile.
Se – fatti salvi i debiti controlli e verifiche – non siano
mai sorti particolari problemi di inquadramento della prestazione autonoma per
le attività di completamento dell’opera (finitura e realizzazione
impiantistica), meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di
lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella
realizzazione di opere strutturali del manufatto (sbancamenti, costruzione
delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture in elevazione in
genere), svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale
edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo. Lo svolgimento di
tali mansioni risulta, infatti, legato ad un cronoprogramma ed ad un
coordinamento tra lavoratori tramite un’attività unitaria ed organica, che
difficilmente risulta compatibile con una prestazione dotata delle
caratteristiche dell’autonomia quanto a “tempi e modalità di esecuzione” dei
lavori.
Sempre per quanto riguarda gli aspetti presuntivi il
personale ispettivo è tenuto a considerare rapporto di lavoro subordinato le
prestazioni di lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o
all’Albo delle Imprese Artigiane adibiti alle seguenti attività:
- manovalanza;
- muratura;
- carpenteria;
- rimozione amianto;
- posizionamento di ferri e ponti;
- addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente
o appaltatore.
Tale presunzione si applica anche nelle ipotesi in cui il
Committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione
dell’opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente eterodiretti,
ovvero lavoratori che lasciano che le proprie azioni vengano guidate dagli
altri e pertanto privi di autonomia decisionale.
In relazione ai provvedimenti sanzionatori da
irrogare, la nota conclude precisando che, in tutti i casi di disconoscimento
della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo è tenuto alla
contestazione al soggetto utilizzatore, oltre che alle violazioni di natura
lavoristica connesse alla riconduzione delle prestazioni al lavoro subordinato ed
alle conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza
sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando
apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D. Lgs n.
758/1994.
Concludo con un piccolo schema riassuntivo di quanto
indicato dalla circolare 16/2012.
SCHEMA INDICATIVO desunto dai contenuti della
Circolare 16/2012 della Direzione per l’Attività Ispettiva del Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali
DISTINZIONE TRA PRESTAZIONI AUTONOME E
PRESTAZIONI SUBORDINATE
“PRESUNZIONI OPERATIVE”
IDENTIFICABILE COME LAVORATORE AUTONOMO
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IDENTIFICABILE COME LAVORATORE SUBORDINATO
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ELEMENTI DI GENUINITA’
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SINGOLI ELEMENTI CARATTERISTICI
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ATTIVITA’ SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE
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ATTIVITA’ CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE
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POSSESSO/ DISPONIBILITA’ DI MACCHINE O ATTREZZATURE
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MANCATO POSSESSO/
DISPONIBILITA’ DI MACCHINE O ATTREZZATURE
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PLURICOMMITTENZA
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MONOCOMMITTENZA
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AGGREGAZIONI DI LAVORATORI AUTONOMI
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OCCUPATI NELLE SEGUENTI ATTIVITA’:
_ Manovalanza
_ Muratura
_ Carpenteria
_ Rimozione Amianto
_ Posizionamento di ferri e ponti
_ Addetti a macchine edili fornite dall’ impresa committente o
appaltatore
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