venerdì 15 febbraio 2013

Sconti Inail per le aziende sicure con il modello OT24


Scade il 28 febbraio il termine ultimo per presentare in via telematica la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa all’Inail per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Aziende interessate possono presentare, entro il 28 febbraio 2013,  domanda di riduzione del tasso di tariffa per prevenzione dopo il primo biennio di attività. Il riconoscimento della riduzione è subordinato al possesso da parte dell’Azienda del DURC e all’invio alla Direzione Provinciale del Lavoro di un’autocertificazione attestante l’insussistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, definitivi, concernenti violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

PREMESSA

Le modalità per l’applicazione delle Tariffe ed il pagamento dei premi assicurativi INAIL, approvate con D.M. 12 dicembre 2000, prevedono, oltre all’oscillazione per andamento infortunistico, un’ulteriore oscillazione in riduzione, in favore delle aziende in attività da più di un biennio e che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e delle specifiche normative di settore.

La misura della riduzione del tasso medio di tariffa è fissa ed è così determinata, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo considerato:

Lavoratori - anno
Riduzione
fino a 10
30%
da 11 a 50
23%
da 51 a 100
18%
da 101 a 200
15%
da 201 a 500
12%
oltre 500
7%

La disciplina della riduzione in parola è contenuta nell’art. 24 delle citate modalità. La norma, nella versione riformulata con delibera 21 aprile 2010, n. 79, è riprodotta alle pagine seguenti. Le istruzioni applicative sono state dettate dall’INAIL con circolare 25 febbraio 2011, n. 17.

La riduzione è concessa, ricorrendone i presupposti, previa presentazione di apposita domanda da parte delle Aziende interessate. La domanda di riduzione riferita all’anno 2013 riguarda gli interventi migliorativi effettuati nell’anno 2012.

LA MODULISTICA

Il modulo di domanda è reperibile nel sito internet dell’Istituto, cliccando le voci "Assicurazione", "Modulistica" e "Oscillazione del tasso".

Le più recenti istruzioni per la compilazione indicano quale modalità esclusiva di presentazione della domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2013, quella telematica.

Il modello consta di:
  • una prima parte, che contiene una scheda informativa generale, che racchiude i dati e le informazioni necessarie per l’individuazione del datore di lavoro, delle unità produttive e delle posizioni assicurative;
  • una domanda di riduzione vera e propria, con annessa dichiarazione con cui l’Azienda attesta, sotto la propria responsabilità, la ricorrenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.
Possono accedere al beneficio dell’oscillazione le Aziende, in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione ed igiene nei luoghi di lavoro (sul punto, vedi oltre), che, nell’anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione:

Ø     abbiano effettuato interventi tali che la somma dei punteggi ad essi assegnati sia pari almeno a 100; il modulo di domanda attribuisce, infatti, un punteggio a ciascun intervento;
Ø     abbianoeffettuato intereventi relativi ad almeno due diverse sezioni, ad eccezione di quelli della Sezione A (Interventi particolarmente rilevanti), dove è sufficiente selezionare un solo intervento.

In sostanza, possono presentare la domanda le Aziende che abbiano eseguito:
  • almeno un intervento particolarmente rilevante (sezione A del modello),
o, in alternativa:
  • più interventi di miglioramento (sezioni da B a N del modello), per un punteggio complessivo almeno pari a 100.
Il modello di domanda è allegato alla presente, unitamente a:
-         gli allegati I, II e III;
-         le istruzioni per la compilazione;
-         un questionario di autovalutazione per l’osservanza delle principali norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
-         un elenco della documentazione che l’INAIL ritiene probante degli interventi previsti dal modello OT24;
-         un elenco della documentazione rappresentativa degli interventi realizzati nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa.


L’ultimo corposo aggiornamento della modulistica per la richiesta del beneficio risale all’anno 2011, quando, in relazione alla riferita riformulazione del testo dell’art. 24, l’Istituto ha provveduto ad una complessiva rivisitazione della tipologia degli interventi che consentono l’accesso all’agevolazione tariffaria, dei criteri in base ai quali si procede a concedere l’oscillazione e, conseguentemente, del tracciato della modulistica in uso.

La tipologia degli interventi è stata aggiornata in relazione all’innovazione delle norme in materia di prevenzione. In tale contesto, sono risultati valorizzati gli interventi concernenti i lavoratori con tipologie di contratto diverse dal contratto a tempo indeterminato (quadro F del modulo di domanda), i lavoratori stranieri (quadro G), la filiera degli appalti e sub-appalti (quadro H) e gli interventi con valenza pluriennale.

Tra gli interventi particolarmente rilevanti (quadro A), ampio spazio è stato dato alla Responsabilità Sociale d’Impresa, ai Sistemi di Gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori e alla selezione dei fornitori attenti ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro. Conseguentemente, sono stati modificati i relativi questionari allegati (Allegato I, II e III), ora più specifici e dettagliati.

Nell’ottica di favorire un maggiore automatismo nel riconoscimento dello sconto, dalla modulistica sono stati eliminati i campi a testo libero, fatta eccezione per la sezione “Altro”(Quadro N), per l’esposizione di interventi migliorativi ulteriori rispetto a quelli elencati, ed è stata soppressa la necessità di allegare documentazione in fase di richiesta.

L’INAIL ha, inoltre, precisato che mentre gli interventi migliorativi non codificati, inseriti nel campo “Altro”, sono oggetto di verifica Contarp, per gli altri interventi resta ferma la possibilità di verifica successiva, di competenza esclusiva delle Direzione Regionali, secondo il meccanismo del controllo a campione.

La versione più recente del modulo di domanda, pubblicata sul sito internet dell’INAIL, presenta alcune novità e precisazioni nella descrizione dei singoli interventi. Tra le modifiche più rilevanti, si segnalano le seguenti:

·              Interventi in materia di prevenzione e protezione:

-        (punto 3) per le Aziende fino a 10 lavoratori, l’intervento si intende realizzato, oltre che in presenza della redazione del piano di emergenza e del DUVR, anche quando, in alternativa al DUVR, siano state seguite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi approvate il 16 maggio 2012 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 29, co. 5, del d. lgs. n. 81/2008;
-        (punto 5) l’intervento si intende realizzato se le procedure per il primo soccorso e la gestione delle emergenze, testate tramite prove e simulazioni più di una volta l’anno, hanno riguardato l’intera struttura e hanno avuto esito positivo;
-        (punto 11) in materia di buone prassi, l’Azienda può selezionare, in alternativa, un intervento migliorativo tra i seguenti: a) aver realizzato nuove buone prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, che siano state validate dalla Commissione Consultiva Permanente – ex art. 6, d. lgs. n. 81/2008, e s.m.i. – e pubblicate sul sito internet del Ministero del Lavoro; oppure b) aver realizzato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro coerenti con le buone prassi già presenti sul sito internet del Ministero del Lavoro in quanto validate dalla Commissione Consultiva Permanente – ex art. 6, d. lgs. n. 81/2008, e s.m.i.;

·              Interventi in materia di formazione:

-        (punto 26) l’intervento si intende realizzato quando l’Azienda, che all’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 aveva già effettuato corsi di formazione per il proprio personale rispettando gli adempimenti di legge in maniera esaustiva e documentata, abbia scelto di avviare comunque il personale a formazione secondo quanto previsto dall’accordo stesso;

·              Interventi in materia di gestione dei contratti d’appalto e/o d’opera:

-        (punto 35) l’intervento di intende realizzato se l’Azienda ha adottato una procedura che prevede il controllo degli appaltatori e dei subappaltatori per il rispetto delle regole e/o procedure aziendali e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché, in caso di mancato rispetto, larescissione del contratto di appalto e/o subappalto (in luogo della precedente procedura che prevedeva il non utilizzo di fornitori risultati carenti nel rispetto delle regole aziendali o della legislazione in materia di SSL).

INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI

Per quanto concerne gli "interventi particolarmente rilevanti", è confermato l’obbligo di compilareil relativo questionario di natura tecnica, finalizzato a rendere più agevole la valutazione degli interventi, sia da parte dell’Azienda, al momento della compilazione della domanda, sia da parte delle Sedi in fase di istruzione.

L’intervento di cui alla lett. a) della sezione A) del modulo prevede l’adozione o il mantenimento, da parte dell’Azienda, di comportamenti "socialmente responsabili" coerenti con i criteri propri della CSR (Responsabilità Sociale delle Imprese).

Le Aziende che intendono usufruire del beneficio per tale intervento sono tenute a compilare il questionario contenuto nell’allegato I al Mod. 0T/24, rispondendo affermativamente al quesito preliminare e rispondendo alle domande da 1 a 3 e selezionando un numero di interventi, tra quelli riportati tra il n. 4 e il n. 18, rappresentativi delle azioni intraprese, in modo che la somma dei relativi punteggi sia pari almeno a 100.

L’intervento di cui alla lett. b) è riferito all’implementazione o mantenimento, da parte dell’Azienda, di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. Sono previsti tre casi diversi, a seconda che il sistema :
  1. sia certificato da un organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA nel rispetto del regolamento RT12 del SINCERT. Rientrano in questa previsione anche le Aziende certificate secondo la norma UNI 10617, ancorché non previste dal citato RT12. Nel modulo di domanda deve essere riportata la data di scadenza del certificato ;
  2. sia certificato da organismi accreditati presso enti di accreditamento diversi da ACCREDIA. Per fruire del beneficio connesso al punto 2 della lett. b), le Aziende richiedenti devono compilare il questionario contenuto nell’allegato II, indicando, nella casella “quesito preliminare”, il modello di gestione adottato tra i due proposti e rispondendo affermativamente a tutti i quesiti successivi;
  3. risponda ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali o da standard e da norme riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Anche in questa ipotesi è necessaria la compilazione del questionario di cui all’allegato II.
L’intervento di cui alla lett. c) concerne l’adozione e l’implementazione di procedure per la selezione dei fornitori, orientate a prediligere chi rispetta la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Le Aziende richiedenti devono compilare il questionario contenuto nell’allegato III: la compilazione è diversificata a seconda che l’azienda si avvalga di soli fornitori di prodotti ovvero di fornitori di prodotti e di fornitori di servizi.

Infine, tra gli interventi volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla lett. d) rientrano quelli svolti in attuazione di accordi tra l’INAIL e le Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità.

Con nota 20 ottobre 2011 l’INAIL ha precisato che gli interventi particolarmente rilevanti, di cui alla sezione A, hanno valenza pluriennale, fermo restando l’obbligo di presentazione dell’istanza ogni anno.

Ha, inoltre, osservato che tali interventi mantengono la loro validità negli anni sin quando l’Azienda continua a mantenere ed attuare le procedure e le modalità operative oggetto dell’intervento (procedure, codici di pratica, si avvale di personale o ditte qualificate, adotta un Sistema di Gestione ambientale, …). A tal fine, è prevista la necessità che l’azienda stessa possa dimostrare anno per anno tale continuità, fornendo apposita documentazione probante richiesta dallo specifico elenco predisposto dall’l’INAIL )e allegato alla presente).

"PRE- REQUISITI"

Per poter fruire della riduzione per prevenzione è necessario che l’Azienda sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi. La regolarità si riferisce a tutte le PAT intestate al medesimo datore di lavoro.

La dichiarazione dell’Azienda va riferita anche alla regolarità nei confronti dell’INPS. La certificazione del requisito della regolarità contributiva verso gli Enti è rimessa al possesso del DURC (sul punto, si rinvia allo specifico paragrafo).

RAVVEDIMENTO "OPEROSO"

Qualora, in sede istruttoria, emerga una irregolarità contributiva dell’Azienda, quest’ultima potràregolarizzare la propria posizione, e quindi aspirare alla concessione dell’agevolazione, nel termine che le verrà assegnato.

La Guida alla compilazione, al par. 3.1, prevede per la regolarizzazione un termine non superiore a15 giorni dall’invito rivolto dall’INAIL, evidentemente mutuandolo dalla disciplina del DURC, in particolare dalla previsione dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.

Per quanto concerne la regolarità nei confronti dell’INAIL, è confermato che l’Azienda deve essere in regola:
  • con gli adempimenti contributivi: deve avere, cioè, versato alle scadenze previste i premi dovuti. In caso di pagamento in forma rateale, il pre-requisito è realizzato con il rispetto delle relative scadenze. In caso di riscontrate irregolarità, l’Azienda è ammessa a sanare la propria posizione, nel termine sopra precisato;
  • con gli adempimenti assicurativi. Non è considerata in regola l’Azienda che omette o ritarda la denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato. Non rilevano, invece, agli effetti, la mancata o tardiva denuncia delle variazioni "formali", quali quelle concernenti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza dello stesso, nonché la sede dell’azienda.
L’Azienda deve, inoltre, avere osservato tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

La sussistenza dei pre-requisiti della regolarità contributiva ed assicurativa, nonché dell’osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, va riferita al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (DURC)

Come noto, dal 30 dicembre 2007, in esito all’entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007, per i datori di lavoro a qualsiasi settore appartenenti è prescritto l’obbligo del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), agli effetti, tra l’altro, del godimento dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento.

In attuazione della normativa in parola, il datore di lavoro, per poter fruire del beneficio dell’oscillazione ex art. 24, deve possedere il DURC “virtuale” (non servono, cioè, la richiesta dell’Azienda ed il materiale rilascio del documento da parte dell’INAIL, in quanto è lo stesso Istituto che provvede alle verifiche d’ufficio, anche nei confronti dell’INPS ed, eventualmente, delle Casse Edili).

L’Azienda deve, inoltre, autocertificare all’Istituto l’inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi, in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro considerate nell’Allegato A al citato D.M. 24 ottobre 2007, ovvero il decorso del periodo ivi indicato per ciascun illecito.

Con circolare 15 dicembre 2008, n. 34, il Ministero ha previsto che al requisito dell’autocertificazione in parola si assolve tramite l’invio, una sola volta, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente in relazione alla sede legale dell’impresa, del modulo ivi allegato, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Azienda, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Una nuova tempestiva comunicazione alla DPL è richiesta solo in caso di modifica delle condizioni già dichiarate.

La presentazione dell’autocertificazione può avvenire, alternativamente, tramite consegna brevi manu, raccomandata A/R, trasmissione informatica corredata dalla firma digitale certificata, secondo le istruzioni operative diramate con circolare ministeriale 1° aprile 2009, n. 10.

Le Aziende che hanno già inviato l’autocertificazione, se non sono mutate le condizioni già dichiaratenon devono replicare l’adempimento. Al contrario, i datori di lavoro che non vi abbiano provveduto, sono tenuti alla trasmissione dell’autocertificazione in via preventivarispetto alla richiesta del beneficio della riduzione del tasso.

È, invece, venuta meno la necessità di autocertificare l’integrale applicazione della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro con la circolare richiamata, chiarendo che il rispetto di tale condizione può essere verificato in sede di vigilanza. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, a pena d’inammissibilità, devono essere presentate entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, e pertanto, per il 2013, entro il 28 febbraio 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, la presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente in via telematica.

La domanda deve essere riferita a tutte le P.A.T. afferenti all’unità produttiva per la quale si propone l’istanza.

Nel caso di Aziende con unità produttive ricadenti in diversi ambiti territoriali, le relative domande devono essere compilate tenendo conto della ubicazione delle unità produttive medesime in relazione alla sede INAIL competente.

Infine, in caso di Aziende con più unità produttive gestite in forma accentrata, deve essere formulata un’unica domanda.

PROVVEDIMENTO DELL’INAIL

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di riduzione per prevenzione dopo il primo biennio di attività deve essere comunicato dall’INAIL all’Azienda, tramite racc. a.r., entro 120 giorni dalla data della domanda.

Si pone in evidenza che per la definizione dell’istanza l’INAIL può disporre una verifica tecnica di quanto dichiarato, avvalendosi delle proprie strutture tecniche locali.

In tale ottica, già con nota 28 novembre 2006 e con la più recente del 20 ottobre 2011, è stato precisato che saranno oggetto di controlli "a campione" da parte delle Direzioni Regionali tutte le tipologie di intervento, con l’eccezione degli interventi migliorativi non rientranti tra quelli espressamente menzionati nel modulo di domanda, descritti dall’azienda nel campo denominato "Altro" (Sez. N del modello). Queste ultime domande, infatti, saranno tutteoggetto di verifica tecnica da parte della Contarp.

Qualora la mancanza delle condizioni richieste sia accertata successivamente alla definizione della domanda, l’Istituto annullerà la riduzione concessa e richiederà le correlate integrazioni dei premi con le maggiorazioni per sanzioni.

Allo stato l’INAIL non ha diramato istruzioni circa gli aggiornamenti del modello di domanda di riduzione del tasso da presentare entro il 28 febbraio 2013. Le indicazioni riportate nel testo restano, pertanto, valide, salvo indicazioni espresse di segno contrario, delle quali vale la riserva di tempestiva notizia.

mercoledì 13 febbraio 2013

Premio "Imprese per la sicurezza", al via l'edizione 2013


Torna anche quest’anno il concorso promosso da Confindustria e INAIL con il supporto tecnico di APQI e Accredia, che premia imprese virtuose in materia di salute e prevenzione. La scadenza per partecipare è fissata al 22 marzo 2013.
Confindustria ed INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) ed Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), hanno realizzato la II edizione del "Premio Imprese per la sicurezza", al fine di offrire un significativo contributo al processo di diffusione della cultura della sicurezza che coinvolge tutto il sistema produttivo italiano.
Chi può concorrere ed essere premiato: L’iniziativa si rivolge alle aziende che si contraddistinguono per l’eccellenza del processo di gestione e dei risultati conseguiti in termini di miglioramento qualitativo dei livelli di sicurezza per i lavoratori. Le categorie del premio sono ripartite per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione aziendale (numero di addetti da 1 a 50; da 51 a 250; oltre 250). Per ogni categoria sarà definita una rosa di finalisti, nell’ambito della quale sarà scelto il vincitore da una Giuria formata da esponenti delle realtà imprenditoriali, istituzionali e accademiche italiane, supportata da un Comitato tecnico scientifico composto da rappresentanti di Confindustria, INAIL, APQI e Accredia. Il Comitato svolgerà il lavoro operativo di formulazione dei questionari e di raccolta dei punteggi, di analisi e disamina dei dati pervenuti, e di segnalazione della rosa dei finalisti alla Giuria. Le aziende che hanno sviluppato specifici progetti riguardanti la formazione/informazione dei lavoratori, la gestione degli appalti/subappalti oppure programmi innovativi in tema di salute e sicurezza potranno essere segnalate e ricevere menzioni speciali. Dal concorso di quest’edizione sono escluse le imprese vincitrici degli Awards nell’edizione del 2012.
Scopo del Premio è quello di creare cultura di impresa in tema di salute e sicurezza e di diffondere le prassi migliori, premiando le imprese che si distinguono per l'impegno concreto in materia di salute e sicurezza e per i risultati gestionali conseguiti verso il miglioramento continuo.
Il Premio vuole in sostanza misurare il livello di innovazione ed il grado di consapevolezza cui l'impresa è pervenuta , facendone emergere i profili più rimarchevoli, assegnando un riconoscimento alle migliori aziende, capaci di mantenere ed accrescere il proprio vantaggio competitivo attraverso la gestione della salute e sicurezza ed offrire allo stesso tempo l'opportunità di effettuare, attraverso la compilazione del questionario, un check-up approfondito sulla loro situazione in materia di sicurezza.
Si tratta, quindi, di diffondere la cultura dell'innovazione e dell'eccellenza anche sul tema della salute e sicurezza, per una maggiore competitività e sviluppo del sistema Paese.
Il Premio è rivolto a tutte le imprese, anche non aderenti al sistema Confindustria, ed è assegnato per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione aziendale.
I premi, che consistono in onorificenze simboliche, saranno conferiti alle aziende in funzione della fascia di punteggio ottenuto: Award (alla fascia più alta) e a seguire i Prize. Saranno assegnate, inoltre, menzioni per le aziende che hanno sviluppato progetti specifici ad esempio in tema di formazione/informazione dei lavoratori, gestione degli appalti/subappalti, o progetti innovativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


Entro il 16 febbraio 2013 si devono sostituire i maniglioni antipanico non marcati CE


Entro il 16 febbraio 2013 devono essere sostituiti i dispositivi non marcati CE per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
Dal febbraio 2005, è in vigore il D.M. 3 novembre 2004 il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.

I maniglioni antipanico, sono essenziali per una corretta via di fuga, e rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti soprattutto in ambienti ad alto affollamento; tuttavia, non devono essere installati in tutte le attività ma è obbligatorio solo nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche come stabilito dal Decreto Ministeriale del 3 Novembre 2004 che, nell’articolo 1 e nell’articolo 3, elenca le categorie in cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico.

Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei maniglioni antipanico è prevista nei seguenti casi (art. 03 D.M. 3/11/2004):

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti (art. 4 D.M. 03/11/2004):

1. per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione;

2. per l’installatore:
b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);

3. per il titolare dell’attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
  
I termini attuativi, per la sostituzione dei dispositivi NON MUNITI DI MARCATURA CE, come definito dall’art. 5 del D.M. 03/11/2004, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del Decreto sono:
-in caso di rottura del dispositivo;
-sostituzione della porta;
-modifica dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo
-entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

La scadenza, quindi, per la sostituzione dei maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga, non provvisti di marcatura CE, in conformità al D.M. 03 novembre 2004 era prevista entro febbraio 2011.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011, il Decreto 6 dicembre 2011 modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.
Il provvedimento ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: la nuova data di riferimento è quindi il 16 febbraio 2013.
Il decreto introduce solo un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE e non abroga assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre 2004.

Articolo tratto da Puntosicuro