Scade il 28 febbraio il termine ultimo per presentare in via telematica
la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa all’Inail per le aziende che
abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le Aziende interessate possono presentare, entro il 28 febbraio
2013, domanda di riduzione del tasso di tariffa per prevenzione dopo
il primo biennio di attività. Il riconoscimento della riduzione è subordinato
al possesso da parte dell’Azienda del DURC e all’invio alla Direzione
Provinciale del Lavoro di un’autocertificazione attestante l’insussistenza di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, definitivi, concernenti
violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
PREMESSA
Le modalità per l’applicazione delle Tariffe ed il pagamento dei premi
assicurativi INAIL, approvate con D.M. 12 dicembre 2000, prevedono, oltre
all’oscillazione per andamento infortunistico, un’ulteriore oscillazione in
riduzione, in favore delle aziende in attività da più di un biennio e che
abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e delle specifiche normative di
settore.
La misura della riduzione del tasso medio di tariffa è fissa ed è così
determinata, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo
considerato:
Lavoratori - anno
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Riduzione
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fino a 10
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30%
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da 11 a 50
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23%
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da 51 a 100
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18%
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da 101 a 200
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15%
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da 201 a 500
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12%
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oltre 500
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7%
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La disciplina della riduzione in parola è contenuta nell’art. 24 delle
citate modalità. La norma, nella versione riformulata con delibera 21 aprile
2010, n. 79, è riprodotta alle pagine seguenti. Le istruzioni applicative sono
state dettate dall’INAIL con circolare 25 febbraio 2011, n. 17.
La riduzione è concessa, ricorrendone i presupposti, previa presentazione
di apposita domanda da parte delle Aziende interessate. La domanda di riduzione
riferita all’anno 2013 riguarda gli interventi migliorativi effettuati
nell’anno 2012.
LA MODULISTICA
Il modulo di domanda è reperibile nel sito internet dell’Istituto,
cliccando le voci "Assicurazione", "Modulistica" e
"Oscillazione del tasso".
Le più recenti istruzioni per la compilazione indicano quale modalità
esclusiva di presentazione della domanda, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, quella telematica.
Il modello consta di:
- una
prima parte, che contiene una scheda informativa generale, che
racchiude i dati e le informazioni necessarie per l’individuazione del
datore di lavoro, delle unità produttive e delle posizioni assicurative;
- una domanda
di riduzione vera e propria, con annessa dichiarazione con
cui l’Azienda attesta, sotto la propria responsabilità, la ricorrenza dei
presupposti per la fruizione del beneficio.
Possono accedere al beneficio dell’oscillazione le Aziende, in regola con
gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in
materia di prevenzione ed igiene nei luoghi di lavoro (sul punto, vedi oltre),
che, nell’anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione:
Ø abbiano effettuato interventi tali
che la somma dei punteggi ad essi assegnati sia pari almeno a 100; il
modulo di domanda attribuisce, infatti, un punteggio a ciascun intervento;
Ø abbianoeffettuato intereventi relativi ad
almeno due diverse sezioni, ad eccezione di quelli della Sezione A (Interventi
particolarmente rilevanti), dove è sufficiente selezionare un solo
intervento.
In sostanza, possono presentare la domanda le Aziende che abbiano eseguito:
- almeno un
intervento particolarmente rilevante (sezione A del modello),
o, in alternativa:
- più
interventi di
miglioramento (sezioni da B a N del modello), per un punteggio
complessivo almeno pari a 100.
Il modello di domanda è allegato alla presente, unitamente a:
- gli allegati I, II e
III;
- le istruzioni per la
compilazione;
- un questionario di
autovalutazione per l’osservanza delle principali norme in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- un elenco della
documentazione che l’INAIL ritiene probante degli interventi previsti dal
modello OT24;
- un elenco della
documentazione rappresentativa degli interventi realizzati nell’ambito della
Responsabilità Sociale d’Impresa.
L’ultimo corposo aggiornamento della modulistica per la richiesta del
beneficio risale all’anno 2011, quando, in relazione alla riferita
riformulazione del testo dell’art. 24, l’Istituto ha provveduto ad
una complessiva rivisitazione della tipologia degli interventi che consentono
l’accesso all’agevolazione tariffaria, dei criteri in base ai quali si procede
a concedere l’oscillazione e, conseguentemente, del tracciato della modulistica
in uso.
La tipologia degli interventi è stata aggiornata in relazione
all’innovazione delle norme in materia di prevenzione. In tale contesto, sono
risultati valorizzati gli interventi concernenti i lavoratori con tipologie di
contratto diverse dal contratto a tempo indeterminato (quadro F del modulo di
domanda), i lavoratori stranieri (quadro G), la filiera degli appalti e
sub-appalti (quadro H) e gli interventi con valenza pluriennale.
Tra gli interventi particolarmente rilevanti (quadro A), ampio spazio è
stato dato alla Responsabilità Sociale d’Impresa, ai Sistemi di Gestione della Salute e della
Sicurezza dei Lavoratori e alla selezione dei fornitori attenti ai temi della
salute e della sicurezza sul lavoro. Conseguentemente, sono stati modificati i
relativi questionari allegati (Allegato I, II e III), ora più specifici e
dettagliati.
Nell’ottica di favorire un maggiore automatismo nel riconoscimento dello
sconto, dalla modulistica sono stati eliminati i campi a testo libero, fatta
eccezione per la sezione “Altro”(Quadro N), per l’esposizione di interventi
migliorativi ulteriori rispetto a quelli elencati, ed è stata soppressa la
necessità di allegare documentazione in fase di richiesta.
L’INAIL ha, inoltre, precisato che mentre gli interventi migliorativi non
codificati, inseriti nel campo “Altro”, sono oggetto di verifica Contarp, per
gli altri interventi resta ferma la possibilità di verifica successiva, di
competenza esclusiva delle Direzione Regionali, secondo il meccanismo del
controllo a campione.
La versione più recente del modulo di domanda, pubblicata sul sito internet
dell’INAIL, presenta alcune novità e precisazioni nella descrizione dei singoli
interventi. Tra le modifiche più rilevanti, si segnalano le seguenti:
· Interventi
in materia di prevenzione e protezione:
- (punto 3) per le Aziende
fino a 10 lavoratori, l’intervento si intende realizzato, oltre che in presenza
della redazione del piano di emergenza e del DUVR, anche
quando, in alternativa al DUVR, siano state seguite le procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi approvate il 16 maggio
2012 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro, ai sensi dell’art. 29, co. 5, del d. lgs. n. 81/2008;
- (punto 5) l’intervento si
intende realizzato se le procedure per il primo soccorso e la gestione delle
emergenze, testate tramite prove e simulazioni più di una volta l’anno, hanno
riguardato l’intera struttura e hanno avuto esito positivo;
- (punto 11) in materia di
buone prassi, l’Azienda può selezionare, in alternativa, un intervento
migliorativo tra i seguenti: a) aver realizzato nuove buone prassi per migliorare le condizioni
di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, che siano state validate dalla
Commissione Consultiva Permanente – ex art. 6, d. lgs. n. 81/2008, e s.m.i. – e
pubblicate sul sito internet del Ministero del Lavoro; oppure b) aver
realizzato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nel
luogo di lavoro coerenti con le buone prassi già presenti sul sito
internet del Ministero del Lavoro in quanto validate dalla Commissione
Consultiva Permanente – ex art. 6, d. lgs. n. 81/2008, e s.m.i.;
· Interventi
in materia di formazione:
- (punto 26) l’intervento si
intende realizzato quando l’Azienda, che all’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 aveva
già effettuato corsi di formazione per il proprio personale rispettando gli
adempimenti di legge in maniera esaustiva e documentata, abbia scelto di
avviare comunque il personale a formazione secondo quanto previsto dall’accordo
stesso;
· Interventi
in materia di gestione dei contratti d’appalto e/o d’opera:
- (punto 35) l’intervento di
intende realizzato se l’Azienda ha adottato una procedura che prevede il controllo
degli appaltatori e dei subappaltatori per il rispetto delle regole
e/o procedure aziendali e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro,
nonché, in caso di mancato rispetto, larescissione del contratto di
appalto e/o subappalto (in luogo della precedente procedura che prevedeva il
non utilizzo di fornitori risultati carenti nel rispetto delle regole aziendali
o della legislazione in materia di SSL).
INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI
Per quanto concerne gli "interventi particolarmente rilevanti", è
confermato l’obbligo di compilareil relativo questionario di natura
tecnica, finalizzato a rendere più agevole la valutazione degli interventi, sia
da parte dell’Azienda, al momento della compilazione della domanda, sia da
parte delle Sedi in fase di istruzione.
L’intervento di cui alla lett. a) della sezione A) del
modulo prevede l’adozione o il mantenimento, da parte dell’Azienda, di
comportamenti "socialmente responsabili" coerenti con i criteri
propri della CSR (Responsabilità Sociale delle Imprese).
Le Aziende che intendono usufruire del beneficio per tale intervento sono
tenute a compilare il questionario contenuto nell’allegato I al
Mod. 0T/24, rispondendo affermativamente al quesito preliminare e rispondendo
alle domande da 1 a 3 e selezionando un numero di interventi, tra quelli
riportati tra il n. 4 e il n. 18, rappresentativi delle azioni intraprese, in
modo che la somma dei relativi punteggi sia pari almeno a 100.
L’intervento di cui alla lett. b) è riferito
all’implementazione o mantenimento, da parte dell’Azienda, di un sistema di gestione della salute e della
sicurezza sul lavoro. Sono previsti tre casi diversi, a seconda che il sistema
:
- sia
certificato da un organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA
nel rispetto del regolamento RT12 del SINCERT. Rientrano in questa
previsione anche le Aziende certificate secondo la norma UNI 10617,
ancorché non previste dal citato RT12. Nel modulo di domanda deve essere
riportata la data di scadenza del certificato ;
- sia
certificato da organismi accreditati presso enti di accreditamento diversi
da ACCREDIA. Per fruire del beneficio connesso al punto 2 della lett. b),
le Aziende richiedenti devono compilare il questionario contenuto nell’allegato
II, indicando, nella casella “quesito preliminare”, il modello di
gestione adottato tra i due proposti e rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti successivi;
- risponda
ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti
Sociali o da standard e da norme riconosciuti a livello nazionale e
internazionale. Anche in questa ipotesi è necessaria la compilazione del
questionario di cui all’allegato II.
L’intervento di cui alla lett. c) concerne l’adozione e
l’implementazione di procedure per la selezione dei fornitori, orientate a
prediligere chi rispetta la normativa in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro. Le Aziende richiedenti devono compilare il questionario contenuto nell’allegato
III: la compilazione è diversificata a seconda che l’azienda si avvalga di
soli fornitori di prodotti ovvero di fornitori di prodotti e di fornitori di
servizi.
Infine, tra gli interventi volti al miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla lett. d) rientrano
quelli svolti in attuazione di accordi tra l’INAIL e le Parti Sociali o
Organismi del Sistema della Bilateralità.
Con nota 20 ottobre 2011 l’INAIL ha precisato
che gli interventi particolarmente rilevanti, di cui alla sezione A, hanno valenza
pluriennale, fermo restando l’obbligo di presentazione dell’istanza ogni
anno.
Ha, inoltre, osservato che tali interventi mantengono la loro validità
negli anni sin quando l’Azienda continua a mantenere ed attuare le procedure e
le modalità operative oggetto dell’intervento (procedure, codici di pratica, si
avvale di personale o ditte qualificate, adotta un Sistema di Gestione
ambientale, …). A tal fine, è prevista la necessità che l’azienda stessa possa
dimostrare anno per anno tale continuità, fornendo apposita documentazione
probante richiesta dallo specifico elenco predisposto
dall’l’INAIL )e allegato alla presente).
"PRE- REQUISITI"
Per poter fruire della riduzione per prevenzione è necessario che l’Azienda
sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi. La regolarità
si riferisce a tutte le PAT intestate al medesimo datore di lavoro.
La dichiarazione dell’Azienda va riferita anche alla regolarità nei
confronti dell’INPS. La certificazione del requisito della regolarità
contributiva verso gli Enti è rimessa al possesso del DURC (sul punto, si
rinvia allo specifico paragrafo).
RAVVEDIMENTO "OPEROSO"
Qualora, in sede istruttoria, emerga una irregolarità contributiva
dell’Azienda, quest’ultima potràregolarizzare la propria posizione, e
quindi aspirare alla concessione dell’agevolazione, nel termine che le verrà
assegnato.
La Guida alla compilazione, al par. 3.1, prevede per la regolarizzazione un
termine non superiore a15 giorni dall’invito rivolto dall’INAIL,
evidentemente mutuandolo dalla disciplina del DURC, in particolare dalla
previsione dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.
Per quanto concerne la regolarità nei confronti dell’INAIL, è confermato
che l’Azienda deve essere in regola:
- con gli adempimenti
contributivi: deve avere, cioè, versato alle scadenze previste i premi
dovuti. In caso di pagamento in forma rateale, il pre-requisito è
realizzato con il rispetto delle relative scadenze. In caso di riscontrate
irregolarità, l’Azienda è ammessa a sanare la propria posizione, nel
termine sopra precisato;
- con gli adempimenti
assicurativi. Non è considerata in regola l’Azienda che omette o
ritarda la denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato.
Non rilevano, invece, agli effetti, la mancata o tardiva denuncia delle
variazioni "formali", quali quelle concernenti l’individuazione
del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza dello stesso,
nonché la sede dell’azienda.
L’Azienda deve, inoltre, avere osservato tutte le disposizioni obbligatorie in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
La sussistenza dei pre-requisiti della regolarità contributiva ed
assicurativa, nonché dell’osservanza delle norme in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro, va riferita al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello cui si riferisce la domanda.
DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (DURC)
Come noto, dal 30 dicembre 2007, in esito all’entrata in vigore del D.M. 24
ottobre 2007, per i datori di lavoro a qualsiasi settore appartenenti è
prescritto l’obbligo del possesso del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), agli effetti, tra l’altro, del godimento dei benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti
dall’ordinamento.
In attuazione della normativa in parola, il datore di lavoro, per poter
fruire del beneficio dell’oscillazione ex art. 24, deve
possedere il DURC “virtuale” (non servono, cioè, la richiesta dell’Azienda ed
il materiale rilascio del documento da parte dell’INAIL, in quanto è lo stesso
Istituto che provvede alle verifiche d’ufficio, anche nei confronti dell’INPS
ed, eventualmente, delle Casse Edili).
L’Azienda deve, inoltre, autocertificare all’Istituto l’inesistenza di
provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi, in ordine alla
commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro
considerate nell’Allegato A al citato D.M. 24 ottobre 2007, ovvero il decorso
del periodo ivi indicato per ciascun illecito.
Con circolare 15 dicembre 2008, n. 34, il
Ministero ha previsto che al requisito dell’autocertificazione in parola si
assolve tramite l’invio, una sola volta, alla Direzione Provinciale del Lavoro
competente in relazione alla sede legale dell’impresa, del modulo ivi allegato,
sottoscritto dal legale rappresentante dell’Azienda, unitamente a copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Una nuova tempestiva
comunicazione alla DPL è richiesta solo in caso di modifica delle condizioni
già dichiarate.
La presentazione dell’autocertificazione può avvenire, alternativamente,
tramite consegna brevi manu, raccomandata A/R, trasmissione
informatica corredata dalla firma digitale certificata, secondo le istruzioni
operative diramate con circolare ministeriale 1° aprile 2009, n. 10.
Le Aziende che hanno già inviato l’autocertificazione, se non sono
mutate le condizioni già dichiarate, non devono replicare
l’adempimento. Al contrario, i datori di lavoro che non vi
abbiano provveduto, sono tenuti alla trasmissione dell’autocertificazione in
via preventivarispetto alla richiesta del beneficio della riduzione del
tasso.
È, invece, venuta meno la necessità di autocertificare l’integrale applicazione
della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi
nazionali e regionali, territoriali o aziendali. Lo ha stabilito il Ministero
del Lavoro con la circolare richiamata, chiarendo che il rispetto di tale
condizione può essere verificato in sede di vigilanza.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, a pena d’inammissibilità, devono essere presentate entro il 28
febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la
riduzione è richiesta, e pertanto, per il 2013, entro il 28 febbraio
2013.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, la presentazione della domanda
deve avvenire esclusivamente in via telematica.
La domanda deve essere riferita a tutte le P.A.T.
afferenti all’unità produttiva per la quale si propone l’istanza.
Nel caso di Aziende con unità produttive ricadenti in diversi ambiti
territoriali, le relative domande devono essere compilate tenendo conto della
ubicazione delle unità produttive medesime in relazione alla sede INAIL
competente.
Infine, in caso di Aziende con più unità produttive gestite in forma
accentrata, deve essere formulata un’unica domanda.
PROVVEDIMENTO DELL’INAIL
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di riduzione
per prevenzione dopo il primo biennio di attività deve essere comunicato dall’INAIL
all’Azienda, tramite racc. a.r., entro 120 giorni dalla data della domanda.
Si pone in evidenza che per la definizione dell’istanza l’INAIL può
disporre una verifica tecnica di quanto dichiarato, avvalendosi delle proprie
strutture tecniche locali.
In tale ottica, già con nota 28 novembre 2006 e con la più recente del
20 ottobre 2011, è stato precisato che saranno oggetto di controlli
"a campione" da parte delle Direzioni Regionali tutte le
tipologie di intervento, con l’eccezione degli interventi migliorativi
non rientranti tra quelli espressamente menzionati nel modulo di domanda,
descritti dall’azienda nel campo denominato "Altro" (Sez. N del
modello). Queste ultime domande, infatti, saranno tutteoggetto di
verifica tecnica da parte della Contarp.
Qualora la mancanza delle condizioni richieste sia accertata
successivamente alla definizione della domanda, l’Istituto annullerà la
riduzione concessa e richiederà le correlate integrazioni dei premi con le
maggiorazioni per sanzioni.
Allo stato l’INAIL non ha diramato istruzioni circa gli aggiornamenti del
modello di domanda di riduzione del tasso da presentare entro il 28 febbraio
2013. Le indicazioni riportate nel testo restano, pertanto, valide, salvo
indicazioni espresse di segno contrario, delle quali vale la riserva di
tempestiva notizia.