giovedì 5 settembre 2013

Le nuove modifiche introdotte con il “Decreto del fare” per il Decreto Legislativo 81/2008

Con la pubblicazione in G.U del 20 Agosto 2013 della Legge 98/2013 che converte la Legge 69/2013,la cosiddetta “Legge del Fare” si sono introdotte delle nuove modifiche e disposizioni di semplificazione in materia di sicurezza,igiene e salute nei luoghi di lavoro. I nuovi adempimenti sono entrati in vigore il giorno seguente la sua pubblicazione,tuttavia c’è da precisare che saranno comunque necessari dei decreti attuativi,e delle intese della Conferenza Stato-Regioni per poterli applicare a pieno regime. Infine dovranno essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni a pena di decadenza. Ma che cosa prevedono queste modificazioni? Di seguito verranno riportate le novità più significative:

1)La Formazione: all’art.32 viene aggiunto il comma 5-bis dove si specifica che il credito formativo viene sempre riconosciuto,anche quando i contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento comunque frequentati dai RSPP e ASPP si sovrappongono a quelli specifici. Sarà la Conferenza Stato-Regioni a stabilire le modalità di assegnazione. Inoltre una importante novità introdotta dal 5-bis,è che sarà compito degli Istituti di Istruzione e Universitari rilasciare gli attestati di formazione sulla salute e sicurezza agli studenti equiparati a lavoratori. Inoltre si prevede la definizione mediante decreto di  misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D. Lgs. 81/2008 in caso di prestazioni che implichino la permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento. Art. 35 DL.

2)Prevenzione incendi:  E’ prevista l’esenzione dalla presentazione dell’istanza preliminare ex art. 3 DPR 151/2011 qualora gli enti e i privati di cui all’art. 11 comma 4  siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Tali soggetti dovranno presentare l’istanza ex art. 3 e 4 del DPR 151/2011 entro 3 anni dall’entrata in vigore dello stesso. Art. 38 DL.

3)Certificazioni sanitarie: vengono eliminati alcuni obblighi di certificazione sanitaria,in particolare nelle lavorazioni non a rischio,ossia che non sono soggette alla sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente. Si abroga l’obbligo del certificato di idoneità sanitaria in caso di assunzione di un minorenne ex art. 8 L. 977/1967 e l’obbligo di attestare l’idoneità psico-fisica per l’abilitazione alll’impiego di gas tossici ex R.D. 147/1927. Art. 42 camma 1 lettera b) e comma 3 DL.

4)Notifica di inizio attività: l’art.67 viene interamente sostituito. Si inserisce l’obbligo di comunicare al SUAP(Sportello Unico) per le attività produttive e che sostituisce l’obbligo di notifica all’organo di vigilanza competente. La modulistica a ciò necessaria verrà definita mediante decreto. Art. 32 lettera e) DL.

5)Cantieri temporanei o mobili: il nuovo articolo 104-bis, introduce delle semplificazioni nei cantieri temporanei o mobili, relativi al POS e al PSC, da definirsi mediante un decreto entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione.

6)Controllo periodico delle attrezzature dell’All.VII : viene completamente sostituito il comma 11 dell’art.71 del D.Lgs.81/08 che prevede che  i termini per la prima verifica di competenza dell’INAIL passano da 60 a 45, con previsione dell’obbligo da parte di INAIL e ASL (o ARPA) di comunicare al datore di lavoro entro 15 gg dalla richiesta l’eventuale impossibilità di effettuare verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. Art. 32 lettera f).

7)DVR e DUVRI: per quanto riguarda il DVR,all’art.29 vengono inseriti i commi 6-ter e 6-quater. Il 6-ter tratta della  individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali in cui i Datori di Lavoro potranno dimostrare di aver effettuato la valutazione del rischio, restando ferma la facoltà di utilizzare le procedure standardizzate; il 6-quater specifica che fino alla entrata in vigore del decreto di cui al 6-ter si possono applicare le procedure standardizzate. Per quanto concerne il DUVRI invece sono stati  modificati i commi 3 e 3bis dell’art. 26 D. Lgs. 81/08. Limitatamente alle attività a basso rischio infortunistico (da individuarsi con apposito decreto), è prevista quale valida alternativa al DUVRI la possibilità che il committente individui un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, tipiche di un preposto, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento. Del nominativo di tale incaricato va fatta menzione nel contratto d’appalto o d’opera. E’ inoltre previsto l’esonero dall’obbligo di redigere il DUVRI o dalla misura alternativa di cui si è appena detto, non solo nei casi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, bensì anche nelle ipotesi di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 10 uomini-giorno (sempre che essi non comportino rischi dovuti a presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all’allegato XI) con riguardo alla somma delle giornate di lavoro necessarie, con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori (servizi o forniture). Art. 32 lettera a) DL.

Queste le principali novità introdotte sul campo,ovviamente non finiscono qui,per approfondire la tematica si consiglia di consultare il testo integrale sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.


A cura di Laura Fornari