Con la
pubblicazione in G.U del 20 Agosto 2013 della Legge 98/2013 che converte la
Legge 69/2013,la cosiddetta “Legge del Fare” si sono introdotte delle nuove
modifiche e disposizioni di semplificazione in materia di sicurezza,igiene e
salute nei luoghi di lavoro. I nuovi adempimenti sono entrati in vigore il
giorno seguente la sua pubblicazione,tuttavia c’è da precisare che saranno
comunque necessari dei decreti attuativi,e delle intese della Conferenza
Stato-Regioni per poterli applicare a pieno regime. Infine dovranno essere
convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni a pena di decadenza. Ma che
cosa prevedono queste modificazioni? Di seguito verranno riportate le novità
più significative:
1)La Formazione: all’art.32 viene
aggiunto il comma 5-bis dove si specifica che il credito formativo viene sempre
riconosciuto,anche quando i contenuti dei corsi di formazione e
aggiornamento comunque frequentati dai RSPP e ASPP si sovrappongono a quelli
specifici. Sarà la Conferenza Stato-Regioni a stabilire le modalità di
assegnazione. Inoltre una importante novità introdotta dal 5-bis,è che sarà
compito degli Istituti di Istruzione e Universitari rilasciare gli attestati di
formazione sulla salute e sicurezza agli studenti equiparati a lavoratori. Inoltre
si prevede la definizione mediante decreto di
misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D. Lgs. 81/2008 in caso di
prestazioni che implichino la permanenza del lavoratore in azienda per un
periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
Art. 35 DL.
2)Prevenzione incendi: E’ prevista l’esenzione dalla presentazione dell’istanza
preliminare ex art. 3 DPR 151/2011 qualora gli enti e i privati di cui all’art.
11 comma 4 siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti
autorità. Tali soggetti dovranno presentare l’istanza ex art. 3 e 4 del DPR
151/2011 entro 3 anni dall’entrata in vigore dello stesso. Art. 38 DL.
3)Certificazioni
sanitarie: vengono eliminati alcuni obblighi di certificazione
sanitaria,in particolare nelle lavorazioni non a rischio,ossia che non sono
soggette alla sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente. Si abroga
l’obbligo del certificato di idoneità sanitaria in caso di assunzione di un
minorenne ex art. 8 L. 977/1967 e l’obbligo di attestare l’idoneità
psico-fisica per l’abilitazione alll’impiego di gas tossici ex R.D. 147/1927.
Art. 42 camma 1 lettera b) e comma 3 DL.
4)Notifica
di inizio attività: l’art.67 viene interamente sostituito. Si inserisce
l’obbligo di comunicare al SUAP(Sportello Unico) per le attività produttive e
che sostituisce l’obbligo di notifica all’organo di vigilanza competente. La
modulistica a ciò necessaria verrà definita mediante decreto. Art. 32 lettera
e) DL.
5)Cantieri
temporanei o mobili: il nuovo articolo 104-bis, introduce
delle semplificazioni nei cantieri temporanei o mobili, relativi al POS e al
PSC, da definirsi mediante un decreto entro 90 giorni dalla entrata in vigore
della legge di conversione.
6)Controllo periodico delle attrezzature dell’All.VII : viene
completamente sostituito il comma 11 dell’art.71 del D.Lgs.81/08 che prevede
che i termini per la prima verifica di
competenza dell’INAIL passano da 60 a 45, con
previsione dell’obbligo da parte di INAIL e ASL (o ARPA) di comunicare al
datore di lavoro entro 15 gg dalla richiesta l’eventuale impossibilità di
effettuare verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. Art.
32 lettera f).
7)DVR
e DUVRI: per quanto riguarda il DVR,all’art.29 vengono inseriti i commi
6-ter e 6-quater.
Il 6-ter tratta della individuazione dei settori di attività a basso
rischio di infortuni e malattie professionali in cui i Datori di Lavoro
potranno dimostrare di aver effettuato la valutazione del rischio, restando
ferma la facoltà di utilizzare le procedure standardizzate; il 6-quater
specifica che fino alla entrata in vigore del decreto di cui al 6-ter si
possono applicare le procedure standardizzate. Per quanto concerne il DUVRI
invece sono stati modificati i commi 3 e 3bis dell’art. 26 D.
Lgs. 81/08. Limitatamente alle attività a basso rischio infortunistico (da
individuarsi con apposito decreto), è prevista quale valida alternativa al
DUVRI la possibilità che il committente individui un proprio incaricato, in
possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, tipiche di un
preposto, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell’ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento.
Del nominativo di tale incaricato va fatta menzione nel contratto d’appalto o
d’opera. E’ inoltre previsto l’esonero dall’obbligo di redigere il DUVRI o
dalla misura alternativa di cui si è appena detto, non solo nei casi di servizi
di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, bensì
anche nelle ipotesi di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 10
uomini-giorno (sempre che essi non comportino rischi dovuti a presenza di
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui
all’allegato XI) con riguardo alla somma delle giornate di lavoro necessarie,
con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori (servizi o
forniture). Art. 32 lettera a) DL.
Queste le principali novità introdotte sul
campo,ovviamente non finiscono qui,per approfondire la tematica si consiglia di
consultare il testo integrale sul sito del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali.
A cura di Laura Fornari