lunedì 16 luglio 2012

IMPIANTO ELETTRICO: QUALI GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO?

 
Con l’approvazione della legge 46/90, successivamente rivista dal DM 37/08, l’impianto di messa a terra di un edificio non deve più essere omologato da un ente pubblico, come l’ISPESL o l’ARPA. Dal 1990 infatti, la responsabilità del collaudo iniziale e della omologazione vera e propria dell’impianto di messa a terra, ricade sull’installatore, il quale è tenuto ad effettuare tutte le verifiche del caso e a rilasciare una dichiarazione nella quale certifica che l’impianto di messa a terra è stato realizzato a regola d’arte e che è correttamente funzionante in ogni sua parte. La certificazione in questione è la dichiarazione di conformità, un modulo di circa due pagine, corredato di alcuni allegati, nel quale l’installatore effettua la descrizione dell’impianto installato, elencando materiali utilizzati, un disegno elettrico del circuito, l’anagrafica del cliente e dell’edificio. Può essere sostituita, in alcuni casi, dalla dichiarazione di rispondenza, un altro certificato con il medesimo valore legale, rilasciato però non dall’installatore ma da un’altra impresa elettrica abilitata dal ministero, a seguito dello smarrimento della certificazione di conformità originaria. In sostanza, nella dichiarazione di rispondenza, l’impresa elettrica si impegna a certificare lo stato di sicurezza dell’impianto installato da qualcun altro. Dichiarazione di conformità o di rispondenza insomma, allo stato attuale della normativa, per un impianto elettrico di messa a terra rappresentano di fatto l’omologazione. Dal momento della messa in esercizio dell’impianto di messa a terra e dalla sua “omologazione implicita” da parte dell’installatore, il proprietario dell’impianto ha trenta giorni di tempo per comunicare allo Sportello Unico del comune di competenza la dichiarazione di conformità ricevuta dall’installatore. Nel caso in cui nel proprio comune non fosse attivo tale sportello, il proprietario dell’impianto deve comunicare tale dichiarazione direttamente agli uffici di competenza dell’ISPESL e dell’ASL/ARPA di quella determinata area territoriale. Da quel momento potranno essere effettuati controlli a campione da parte dell’autorità competente, per valutare la veridicità della documentazione inviata, lo stato di usura dell’impianto e l’effettuazione delle normali verifiche periodiche.
Il proprietario dell’edificio, o l’amministratore del condominio, oppure chiunque abbia la responsabilità amministrativa della gestione di un edificio, è tenuto a fare verificare l’impianto di messa a terra con cadenze periodiche regolari (biennali o quinquennali a seconda della tipologia dell’impianto).
Solitamente, la verifica dell’impianto di terra (così come quella dei sistemi di protezione da scariche atmosferiche) deve essere effettuata ogni 5 anni. Esistono tuttavia delle eccezioni, per le quali le verifiche degli impianti di messa a terra devono essere effettuate ogni 2 anni.
Vediamo allora sommariamente i casi che fanno eccezione. Sono tenuti ad effettuare verifiche periodiche BIENNALI dell’impianto di messa a terra e più in generale degli impianti elettrici:
·             I locali ad uso medico, gli ospedali, le case di cura e di riposo, le strutture riabilitative psicofisiche, i centri estetici, gli studi medici, veterinari e ovunque siano presenti macchinari biomedicali;
·             Le attività che hanno l’obbligo di dotarsi di certificato prevenzione incendi (CPI);
·             Le attività e i luoghi ove sono impiegati materiali a rischio di esplosione o deflagrazione;
·             I cantieri.
Il datore di lavoro, il proprietario dell’edificio o l’amministratore, è tenuto a comunicare allo Sportello Unico, oppure all’ISPESL e all’ASL/ARPA di competenza entro 30 giorni, eventuali modifiche effettuate all’impianto a seguito della propria installazione iniziale SOLO quando queste modifiche stravolgono l’impianto in maniera sostanziale.

Per modifica “sostanziale” si intende una modifica che stravolge la natura stessa dell’impianto elettrico, per esempio un passaggio da una alimentazione a medio/basso voltaggio (quella classica di rete che riceviamo nelle nostre abitazioni) ad una alimentazione ad alto voltaggio (superiore ai 10.000 V).

In caso invece in cui le modifiche effettuate all’impianto non dovessero essere così invasive, non è necessaria detta comunicazione. Vale insomma il discorso fatto per l’omologazione dell’impianto: in caso di modifica non sostanziale dell’impianto elettrico e di messa a terra, è sufficiente che l’installatore o il manutentore dell’impianto, rilasci la dichiarazione di conformità relativa alle modifiche effettuate.


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