LA NORMATIVA IN MATERIA E’ CHIARA.
MA IL LOCALE E’ RESPONSABILE ANCHE
VERSO I CLIENTI. PER QUESTO NON BISOGNA ABBASSARE LA GUARDIA.
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di lavoro e raccoglie tutte le disposizioni esistenti
all’ interno del TUSL Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 Aprile
2008, n. 81).
1. Di
chi è la responsabilità degli incidenti?
Il gestore, avendone responsabilità civile e penale, deve
garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro, delle
attrezzature e del corretto comportamen-to dei
lavoratori.
Secondo l’art. 2087 c.c. “l’imprenditore è tenuto ad
adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale del lavoratore”.
Tale articolo non detta un elenco di cose da fare, ma
indica le valutazioni che l’imprenditore dovrà fare per predisporre adeguate
misure di sicurezza secondo il contesto lavorativo, l’esperienza accumulata e
le nuove conoscenze date dal processo tecnologico.
Il codice penale non è da meno: parla di omissione e
di
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rimozione delle cautele previste per evitare
l’infortunio
(art. 437 e 451 c.p.), oltre alle responsabilità
dovute dal danno causato all’integrità fisica del lavoratore che
concretizzano i reati di lesioni personali colpo-
se (art. 590 c.p.) e nei casi più gravi di omicidio
colposo (art. 589 c.p.).
2.
Cucine e impianti elettrici a norma?
Si è accertato che la maggior parte degli
incidenti in cucina accadono a causa di spazi ristretti e angusti; le cucine
quindi non potranno avere una superficie inferiore a 8 mq per quelle alte
2.70 m e 9 mq per quelle superiori ai 3 metri di altezza.
Dovranno comunque essere previsti almeno 2
mq per ogni addetto che opera all’interno dell’ambiente.
I pavimenti della cucina dovranno essere
antiscivolo, lavabili e disinfettabili. Le pareti avranno le stesse
caratteristiche dei pavimenti fino a 2 metri di altezza.
Gli impianti elettrici dovranno essere
realizzati nel rispetto della legge 46/90.
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Come ogni altro
ambiente di lavoro, il pubblico esercizio non è immune da rischi di infortuni
per i lavoratori che operano tra fornelli tavoli e banconi.
Numerosi sono i casi di ricoveri in ospedale di
operatori del settore alimentare per:
inalazione di potenti detergenti, cadute, tagli e ustioni.
Norme
semplificate
L’archivio Inail tracima di questi casi: dalle cadute
accidentali per i pavimenti scivolosi o per le scale strette e
poco
illuminate, alle ustioni dovute a pentole colme di acqua bollente
cadute sul personale di cucina, alle ferite da taglio
per il non corretto utilizzo degli strumenti come i coltelli (si pensi alla difficile operazione di
disossamento della carne).
La normativa italiana è una delle più austere e
attente al problema degli infortuni sul posto
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Gli obblighi del gestore
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Deve
predisporre adeguati sistemi di sicurezza per evitare lesioni all’integrità
fisica dei dipendenti e dei clienti. Se ci sono dei luoghi all’interno del
ristorante che presentano situazioni di pericolo il ristoratore è tenuto a
segnalarlo a chiunque, predisponendo le strategie antinfortunistiche. Il
gestore deve anche applicare tutte le misure, imposte dalle legge o dettate
dalla comune prudenza, in conformità con il principio della “massima
sicurezza tecnologicamente possibile”, in modo da dimostrare, in caso di
infortunio di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento.
Il gestore
dovrà essere in possesso del :
DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
MANUALE DI
AUTOCONTROLLO (H.A.C.C.P.)
NOMINA DEL
MEDICO COMPETENTE
CORSO
FORMAZIONE IN IGIENE ALIMENTARE (HACCP)
CORSO
FORMAZIONE DATORE DI LAVORO – RSPP
CORSO
FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI –RLS
FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE BASE E SPECIFICA
PER
LAVORATORI
FORMAZIONE
ADDETTI ANTINCENDIO
FORMAZIONE
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
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Per ulteriori chiarimenti : sicurgarda@gmail.com