martedì 17 luglio 2012

PREVENZIONE INCENDI, VIOLAZIONI E SANZIONI

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, relativo alle principali ipotesi di reato previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. (D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106), relativamente alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.):

1.    Violazione dell'Art. 37, comma 9: Mancato adempimento agli obblighi di formazione e aggiornamento periodico in relazione all'omessa formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di gestione dell'emergenza.
(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

2.     Violazione dell'Art. 46, comma 2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori (es. per mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato o per mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica di prevenzione incendi, ecc).
       (punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

3.    Violazione dell'Art. 163, comma 1: Omessa predisposizione di segnaletica di sicurezzaconformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da Allegato XXIV a Allegato XXXII.
(punito dall'Art. 165 comma 1 lett. a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

4.    Violazione dell'Art. 64, comma 1:  Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1  per la mancanza dei seguenti requisiti indicati nell'Allegato IV:
1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza non risultano sgombre.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza non hanno altezza minima di m 2,0 e/o larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
1.5.6. Le uscite di emergenza sono dotate di porte non apribili nel verso dell'esodo.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza risultavano chiuse a chiave in presenza di lavoratori in azienda in assenza di specifica autorizzazione degli organi di vigilanza.
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza non sono dotate di un'illuminazione di sicurezza.
1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, non sono provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
Le porte e portoni non risultano conformi al punto 1.6.
4.1.3. Non sono stati predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei.
4.1.3. I mezzi ed impianti di estinzione non sono mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
(punito dall'Art. 68 comma 1 lett. b con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro)

5.    Violazione dell'Art. 29, comma 1: Omessa valutazione dei rischi e omessa elaborazione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)
(punito dall'Art. 55 comma 1 lettera a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

6.    Omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b).
(punito dall'Art. 55 comma 1 lett. b con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

7.    Adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo.
(punito dall'Art. 55 comma 4 con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro)

8.     Violazione dell'Art. 18, comma 1 lett. d):  Omessa fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. d con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro

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