mercoledì 1 agosto 2012

LA CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 25 LUGLIO 2012 APPROVA LE LINEE GUIDA DI ADEGUAMENTO DEGLI ACCORDI DEL 21 DICEMBRE 2011.

Come previsto, sono state pubblicate le linee guida che vanno a chiarire alcuni fondamentali passaggi sugli accordi Stato-Regioni entrati in vigore il 26 gennaio 2012 e che hanno chiarito le modalità, la durata ed i contenuti della formazione per: DATORI DI LAVORO RSPP, LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI.
Tali accordi hanno modificato/integrato alcuni articoli del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nello specifico l’art. 34 e l’art. 37. Tra le precisazioni più importanti, ci sono quelle che tali accordi valgono per tutti i lavoratori, tranne che per i componenti delle imprese familiari, i lavoratori autonomi, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani ed i piccoli commercianti, i quali non hanno l’obbligo formativo secondo l’ex articolo 37, ma possono decidere se frequentare o meno tali corsi. Per queste figure rimangono però obbligatori i corsi previsti da altre disposizioni di legge, come ad esempio (elenco a titolo esemplificativo e non esauriente) i corsi per svolgere attività in ambienti confinati (DPR 117 del 14/09/2011), la formazione specifica sull’utilizzo di attrezzature ( art.73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012), formazione per lavoratori esposti a polveri di amianto (art 258 D.Lgs.81/08) ecc e la formazione su argomenti diversi ma inerenti alla sicurezza sul lavoro come i corsi per igienisti alimentari HACCP. (ex libretto sanitario REG CE 852/2004 e D.Lgs. 193/07). Viceversa non si ritiene che costituiscano norme speciali, ovvero corsi che anche le figure precedentemente indicate devono obbligatoriamente svolgere, quelle di cui all’articolo 169 (comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 in materia di movimentazione manuale carichi o di cui all’art. 177 (comma 1 lettera b) in materia di attrezzature munite di videoterminali, argomenti che normalmente devono essere inseriti nella parte specifica della formazione prevista dagli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011.
Si deve sempre ricordare che la formazione non deve essere confusa con il termine addestramento, a maggior ragione ove esso sia necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei titoli diversi al Titoli I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Perciò le attività di formazione e quelle di addestramento sono due cose ben distinte, che devono essere svolte di pari passo, in base al rischio presente e alle attrezzature usate in azienda.
La durata dei percorsi formativi indicata negli accordi, non è in alcun modo vincolante. Infatti il percorso formativo e i relativi argomenti, possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario. Il percorso indicato dall’ex art. 37 e dagli accordi costituisce quindi un percorso minimo, che può essere esposto a modifiche migliorative indirizzate ai rischi specifici e alle necessità dei lavoratori da formare. Inoltre al di là degli aggiornamenti periodici previsti, è fondamentale che essa venga ripetuta in caso di insorgenza di nuovi rischi.
Per determinare la classe di rischio della lavorazione e quindi per identificare la durata del corso (in base alla classificazione rischio basso, medio e alto) si deve fare riferimento alle classi ATECO. Capita spesso però, che in attività con un determinato codice ATECO, vi siano lavoratori che svolgono mansioni rientranti in un codice ATECO diverso. In tal senso bisogna identificare i rischi della mansione e svolgere una formazione adeguata alla reale condizione del lavoratore. Se ad esempio una azienda a rischio alto, ha degli impiegati che non svolgono lavorazioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a rischio basso, evidenzi l’esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio.
In relazione alla formazione dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione di lavoro, l’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella nota al punto 8 facendo espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi possono “concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore”.

Grandi novità sono state introdotte anche per quanto riguarda la formazione e-learning (valida solo per la parte generale nella formazione dei lavoratori, l’aggiornamento, una parte del corso per preposti e l’intero corso per dirigenti). La formazione e-learning è definita come: “modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”.
Da tale definizione si può capire come non sia più accettata la “semplice fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento” ma d’ora in poi sarà necessario utilizzare uno “strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale”. Inoltre, viene specificato che nell’attività e-learning “va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata”.
Tali corsi devono essere svolti comunque in orario lavorativo, come succede anche per i corsi in aula.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo, cosa che deve avvenire anche per i corsi in aula.
Il test finale non può avvenire in forma telematica, com’è invece per i test di autovalutazione intermedi lungo il processo formativo,( espressamente richiesti dagli accordi stessi), ma deve avvenire o in aula o in videoconferenza.
Infine è stata specificata l’introduzione di una figura fondamentale nei processi formativi e-learning che è quella del tutor, ovvero: “un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati”; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come la norma appena riportata non configuri una costante presenza del tutor quanto, piuttosto, la sua disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti.

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