mercoledì 10 luglio 2013

“L’introduzione delle procedure standardizzate nella redazione della valutazione dei rischi”

Le procedure standardizzate possiamo definirle come dei modelli a cui fare riferimento per stilare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro,con lo scopo di individuare i rischi presenti  in una determinata  azienda e in seguito di poter adottare le idonee misure di prevenzione e redigere uno specifico  piano di miglioramento, utili a garantire nel tempo la tutela della salute e la giusta sicurezza per i lavoratori.
Queste ultime, sono state emanate tramite Decreto Interministeriale del 30 Novembre 2012,dopo la approvazione della Commissione Consultiva e relativo parere favorevole della Conferenza  Stato Regioni  tenutasi il  25 Ottobre 2012 e sono entrate in vigore il 6 Febbraio 2013 .
Tali procedure,vanno a sostituire la cosiddetta “Autocertificazione” che non viene  più ritenuta valida dal 31 Maggio scorso. Dal 1 Giugno 2013 infatti,la Valutazione dei rischi viene ad essere  comprovata esclusivamente con il DVR completo  o con un DVR redatto tramite procedure standardizzate.
 Quest’ultimo documento, è rivolto alle micro imprese ed in particolare a tutti i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 10 lavoratori e ad aziende che occupano fino a 50 lavoratori.
Il DVR stilato con tali procedure,è nettamente più semplice da elaborare in quanto la valutazione è guidata attraverso un modello di riferimento. La modulistica è cosi composta: MODULO 1.1 descrizione dell’azienda; MODULO 1.2  descrizione del ciclo lavorativo e delle mansioni; MODULO 2. identificazione di tutti i pericoli presenti in azienda tramite una check- list; MODULO 3. la valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e infine  il piano di miglioramento. Spetta al datore di lavoro dell’azienda e al tecnico della prevenzione preso in carico,con la collaborazione degli RLS e dell’RSPP effettuare la valutazione,redigere il DVR e attuare e gestire gli interventi di miglioramento,verificandone l’avvenuta attuazione.
Esistono delle eccezioni sull’applicazione di queste procedure,infatti esse  non possono essere utilizzate dalle aziende con più di 50 lavoratori; e da aziende  che occupano fino a 50 lavoratori che rientrano in queste categorie: centrali termoelettriche,impianti ed installazioni nucleari,fabbricazione e deposito separato di esplosivi,polveri,munizioni,aziende industriali a rischio rilevante (art.2 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.),esposizione dei lavoratori a rischi chimici,biologici,atmosfere esplosive,cancerogeni mutageni connessi con  all’esposizione ad amianto.
Va specificato inoltre che per i datori di lavoro che non hanno ancora effettuato alcuna valutazione,potranno o redigere un DVR completo seguendo le modalità e i contenuti dell’art.28 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.  oppure potranno adottare le procedure standardizzate nei casi in cui sia concessa la possibilità di ricorrervi. Invece per quelle aziende che hanno già svolto la valutazione e  che sono già in possesso di un DVR,questo continuerà ad essere ritenuto  valido e dovrà solamente essere revisionato ed aggiornato se necessario. E infine per quelle aziende già in possesso della pregressa Autocertificazione,dovranno scegliere o di elaborare un DVR completo oppure di fare ricorso alle procedure standardizzate.

Concludendo si può dire che tali procedure  applicate nella redazione del DVR hanno portato sicuramente a dei vantaggi,tra cui: il poter operare in modo semplice e guidato; l’essere certi di aver preso in considerazione tutti i rischi presenti; il poter utilizzare un metodo oggettivo della valutazione;velocizzare il processo di valutazione rispetto alla modalità classica; garantire l’uniformità.

A cura di : Laura Fornari 

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