Le procedure standardizzate
possiamo definirle come dei modelli a cui fare riferimento per stilare la
valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro,con lo scopo di individuare i
rischi presenti in una determinata azienda e in seguito di poter adottare le
idonee misure di prevenzione e redigere uno specifico piano di miglioramento, utili a garantire nel
tempo la tutela della salute e la giusta sicurezza per i lavoratori.
Queste ultime, sono state emanate tramite Decreto
Interministeriale del 30 Novembre 2012,dopo la approvazione della Commissione
Consultiva e relativo parere favorevole della Conferenza Stato Regioni
tenutasi il 25 Ottobre 2012 e sono
entrate in vigore il 6 Febbraio 2013 .
Tali procedure,vanno a sostituire la cosiddetta
“Autocertificazione” che non viene più
ritenuta valida dal 31 Maggio scorso. Dal 1 Giugno 2013 infatti,la Valutazione
dei rischi viene ad essere comprovata
esclusivamente con il DVR completo o con
un DVR redatto tramite procedure standardizzate.
Quest’ultimo
documento, è rivolto alle micro imprese ed in particolare a tutti i datori di
lavoro di aziende che occupano fino a 10 lavoratori e ad aziende che occupano
fino a 50 lavoratori.
Il DVR stilato con tali procedure,è nettamente più
semplice da elaborare in quanto la valutazione è guidata attraverso un modello
di riferimento. La modulistica è cosi composta: MODULO 1.1 descrizione
dell’azienda; MODULO 1.2 descrizione del
ciclo lavorativo e delle mansioni; MODULO 2. identificazione di tutti i
pericoli presenti in azienda tramite una check- list; MODULO 3. la valutazione
dei rischi associati ai pericoli identificati e l’individuazione delle misure
di prevenzione e protezione attuate e infine il piano di miglioramento. Spetta al datore di
lavoro dell’azienda e al tecnico della prevenzione preso in carico,con la
collaborazione degli RLS e dell’RSPP effettuare la valutazione,redigere il DVR
e attuare e gestire gli interventi di miglioramento,verificandone l’avvenuta
attuazione.
Esistono delle eccezioni sull’applicazione di queste
procedure,infatti esse non possono
essere utilizzate dalle aziende con più di 50 lavoratori; e da aziende che occupano fino a 50 lavoratori che
rientrano in queste categorie: centrali termoelettriche,impianti ed
installazioni nucleari,fabbricazione e deposito separato di esplosivi,polveri,munizioni,aziende
industriali a rischio rilevante (art.2 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.),esposizione
dei lavoratori a rischi chimici,biologici,atmosfere esplosive,cancerogeni
mutageni connessi con all’esposizione ad
amianto.
Va specificato inoltre che per i datori di lavoro che non
hanno ancora effettuato alcuna valutazione,potranno o redigere un DVR completo
seguendo le modalità e i contenuti dell’art.28 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. oppure potranno adottare le procedure
standardizzate nei casi in cui sia concessa la possibilità di ricorrervi.
Invece per quelle aziende che hanno già svolto la valutazione e che sono già in possesso di un DVR,questo
continuerà ad essere ritenuto valido e
dovrà solamente essere revisionato ed aggiornato se necessario. E infine per
quelle aziende già in possesso della pregressa Autocertificazione,dovranno
scegliere o di elaborare un DVR completo oppure di fare ricorso alle procedure
standardizzate.
Concludendo si può dire che tali procedure applicate nella redazione del DVR hanno
portato sicuramente a dei vantaggi,tra cui: il poter operare in modo semplice e
guidato; l’essere certi di aver preso in considerazione tutti i rischi
presenti; il poter utilizzare un metodo oggettivo della valutazione;velocizzare
il processo di valutazione rispetto alla modalità classica; garantire
l’uniformità.
A cura di : Laura
Fornari
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