martedì 19 novembre 2013

“Formazione e formatori sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: le novità che entreranno in scena nel 2014”

Con  il Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013 firmato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della salute e in seguito  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.65 dello scorso 18 Marzo 2013 sono stati recepiti i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" individuati dalla Commissione Consultiva permanente per la salute  e sicurezza sul lavoro il 18 Aprile 2012 e che andranno a sostituire quelli precedenti che erano stati sanciti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011. Il Decreto entrerà in vigore a 12 mesi dalla sua pubblicazione,individuabile nella data del 18 Marzo 2014.
L’art.1 del Decreto sopra citato, specifica che si considera “formatore” colui che possieda il prerequisito in merito alla sua istruzione del Diploma di scuola Secondaria di secondo grado; non solo ma per essere considerato tale,il formatore deve possedere ulteriori criteri che vengono specificati nell’Allegato del Decreto. In particolare si individuano 6 criteri,i quali vengono definiti come dei requisiti minimi. Tali requisiti considerati come il livello base, tuttavia non risultano essere vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già  formalmente approvati con documentazione o calendarizzati.I criteri sono stati strutturati in maniera tale da garantire la presenza contemporanea di tre elementi essenziali che fanno capo alla figura del docente-formatore individuabili nell’esperienza,conoscenza e capacità didattica.
Si elencheranno di seguito i sei criteri previsti dal Decreto:
  1. precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni nell’area tematica oggetto di docenza;
  1. laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (come:  inter alia, dottorato di ricerca, perfezionamento, master, corsi di specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, e ciò unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche, che vengono richieste in alternativa: a) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento, presso Università o Organismi accreditati, di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; b)precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; d) corsi formativi in affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; 
  1. attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzati dai soggetti di cui all’art. 32 comma 4, unitamente alla specifica di cui alla lettera a) e ad almeno una della specifiche di cui alla lettera b), richieste in alternativa: a) almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza; b1) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento, presso Università o Organismi accreditati, di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; b2) precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b3) precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; b4) corsi formativi in affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; 
  1. attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32 comma 4, unitamente alla specifica di cui alla lettera a) e ad almeno una della specifiche di cui alla lettera b), richieste in alternativa: a) almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza; b1) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento, presso Università o Organismi accreditati, di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; b2) precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b3) precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; b4) corsi formativi in affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; 
  1. esperienza lavorativa o professionale di almeno 3 anni nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad una delle seguenti specifiche: b1) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori) o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; b2) precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  b3) precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; b4) corsi formativi in affiancamento a dicente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia; 
  1. esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: b1) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori) o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; b2) precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b3) precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; b4) corsi formativi in affiancamento a dicente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
Inoltre il formatore è tenuto ad aggiornarsi ogni tre anni  dedicandosi in modo alternativo  alla frequenza di minimo 24 ore nell’area tematica di competenza a seminari,convegni,corsi dia aggiornamento (almeno 8h). Effettuare un numero minimo di 24 h di docenza attinenti alle aree tematiche di competenza. Tali aree  in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono ricomprendere: l’area normativa/giuridica/organizzativa; l’ area dei rischi tecnici/igienico-sanitari; e l’ area delle relazioni/comunicazione. 
Si considera qualificato il formatore  che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei criteri richiesti; la rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata da parte del formatore sulla base di idonea documentazione,per esempio tramite lettere ufficiali di incarico,attestazione del datore di lavoro. La qualificazione è acquisita dai soggetti coinvolti in modo permanente, fermo restando l’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale, con riferimento alle aree tematiche per le quali i formatori abbiano maturato il corrispondente requisito di conoscenza ed esperienza professionale.

E’ possibile consultare la versione integrale del Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013 sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione “Sicurezza e lavoro”.



A cura di: Laura Fornari

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