Entro il 16 febbraio 2013 devono
essere sostituiti i dispositivi non marcati CE per l'apertura delle porte
installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso
d'incendio.
Dal febbraio
2005, è in vigore il D.M. 3 novembre 2004 il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei
dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle
attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del
Certificato di Prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
I maniglioni
antipanico, sono essenziali per una corretta via di fuga, e rientrano nella
normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e
dei clienti soprattutto in ambienti ad alto affollamento; tuttavia, non devono
essere installati in tutte le attività ma è obbligatorio solo nel caso in cui
sussistano determinate caratteristiche come stabilito dal Decreto Ministeriale
del 3 Novembre 2004 che, nell’articolo 1 e nell’articolo 3, elenca le categorie
in cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico.
Tali
dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai
sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare,
fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi, l’installazione dei maniglioni antipanico è prevista nei
seguenti casi (art. 03 D.M. 3/11/2004):
a) sulle porte
delle vie di esodo,
qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto
di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla
norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una
delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività
è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività
non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone
superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte
delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto
salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi
conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si
verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività
è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività
non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali
con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici
rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
La
commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve
essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti (art. 4 D.M.
03/11/2004):
1. per il
produttore:
a.1) fornire le
istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la
manutenzione;
2. per
l’installatore:
b.1) eseguire
l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal
produttore del dispositivo;
b.2) redigere,
sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta
installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente
punto b.1);
3. per il
titolare dell’attività:
c.1) conservare
la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare
la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la
manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare
le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art. 5, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
I termini
attuativi, per la sostituzione dei dispositivi NON MUNITI DI MARCATURA CE, come
definito dall’art. 5 del D.M. 03/11/2004, già installati nelle attività di cui
all’art. 3 del Decreto sono:
-in caso di
rottura del dispositivo;
-sostituzione
della porta;
-modifica
dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo
-entro sei anni dalla data di entrata in
vigore del decreto.
La scadenza,
quindi, per la sostituzione dei
maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga,
non provvisti di marcatura CE, in conformità al D.M. 03 novembre 2004 era prevista entro
febbraio 2011.
Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011,
il Decreto 6 dicembre
2011 modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione
e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo
le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.
Il
provvedimento ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo,
inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la
sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di
esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: la nuova
data di riferimento è quindi il 16 febbraio 2013.
Il decreto
introduce solo un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi
di marcatura CE e non abroga assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre
2004.
Articolo tratto da Puntosicuro
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